mercoledì 13 luglio 2016

Regolamento e Statuto della Scuola territoriale della Camera Penale di Trapani

Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista e dell’albo di cui all’articolo 29
delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale
adottato dalla Camera Penale di Trapani

Art. 1 [ Scuola territoriale della Camera Penale di Trapani ]
1. È istituita, ai sensi del primo comma dell’articolo 1 del regolamento delle scuole dell’Unione delle Camere Penali Italiane approvato il 6.11.2005, la scuola territoriale della Camera Penale di Trapani.
2. Organo della scuola territoriale è il Consiglio di Gestione.
3. La scuola territoriale organizza il corso di Deontologia e tecnica del penalista, aperto ad avvocati e praticanti abilitati al patrocinio provvisorio, che è diretto alla formazione penalistica di base, indispensabile all’esercizio della difesa penale e al riconoscimento della idoneità effettiva alla difesa d’ufficio, prevista dal comma 1-bis dell’articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.


Art. 2 [ Organizzazione della Scuola territoriale ]
1. La scuola territoriale può gestire il corso di cui al terzo comma dell’articolo 1 del presente regolamento anche d’intesa con il locale Ordine degli Avvocati, la locale scuola forense, l’Università degli Studi di Palermo, il Polo Didattico di Trapani e gli Istituti di studi universitari, in conformità ai programmi, tempi e modalità indicati nei commi seguenti del presente articolo.
2. Il corso prevede un minimo di novanta ore di lezioni, da svolgersi in due anni, ed ha per oggetto le tecniche e la deontologia del difensore penale, con riguardo ai settori professionali di diretta applicazione, e dunque prevalentemente di procedura penale e di diritto penale.
3. Le ore complessivamente costituenti il corso comprendono anche il diritto penale, il diritto dell’immigrazione, la deontologia forense e i principali temi di diritto penitenziario.
4. I programmi del corso devono, in linea di massima, rispettare i modelli minimi uniformi, specifici per ciascuno dei due settori indicati nel comma precedente, proposti dal coordinamento nazionale delle scuole e sottoposti all’approvazione della Giunta dell’Unione delle Camere Penali su iniziativa del responsabile nazionale delle scuole UCPI.
5. Ai fini dell’attestazione individuale da presentare all’ordine forense di appartenenza per l’iscrizione di cui al comma 1 dell’articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono richiesti la effettiva frequenza ad almeno l’ottanta per cento delle ore di lezioni impartite durante il corso calcolate su base annuale (80% per ogni anno) e l’esito positivo dell’esame finale al termine del biennio. È previsto un esame intermedio al termine del primo anno.


Art. 3 [ Consiglio di gestione della Scuola territoriale ]
1. Il Consiglio di gestione della Scuola territoriale è composto da cinque membri:
il Presidente della scuola di cui all’articolo 4 del presente regolamento che è, di diritto, il Presidente p.t. della Camera Penale di Trapani; un componente del Direttivo p.t. che è, salvo diversa deliberazione del Direttivo, il Vice Presidente p.t. della Camera Penale di Trapani; due soci iscritti alla locale Camera Penale, indicati dal Direttivo, ad uno dei quali è affidata la gestione, quale Responsabile, della scuola sulla base del programma biennale approvato dal Consiglio di gestione; un componente designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani la cui nomina sia ratificata dal Direttivo della Camera Penale di Trapani.
2. Prima dell’inizio di ogni corso il programma da svolgere, l’elenco dei docenti e il calendario delle lezioni sono inviati alla Giunta Nazionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane e al responsabile nazionale delle scuole.
3. Altra breve relazione sui risultati ottenuti è inviata a fine corso, in uno all’elenco nominativo dei corsisti che hanno raggiunto la percentuale di frequenza richiesta dal quinto comma dell’articolo 2 e superato il colloquio intermedio e finale di cui al sesto comma dell’articolo 2.
5. Su richiesta dell’avente diritto viene rilasciato, dopo il benestare del Presidente della Camera Penale di Trapani e del componente del Consiglio di Gestione appartenente all’Ordine degli Avvocati di Trapani, l’attestato di frequenza del corso di Deontologia e Tecnica del Penalista, con l’intestazione “Camera Penale di Trapani e Ordine degli Avvocati di Trapani” e con le firme del Presidente della Camera Penale di Trapani e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani.


Art. 4 [ Presidente/Responsabile della Scuola territoriale ]
1. Il Responsabile di cui al primo comma dell’articolo 3 del presente regolamento, che deve essere iscritto alla Camera Penale di Trapani, viene nominato prima dell’inizio del corso di cui al terzo comma dell’articolo 1 e cura gli adempimenti previsti e conseguenti all’art. 2.

Art. 5 [ Oneri ]
 1. La scuola territoriale della Camera Penale di Trapani non ha scopo di lucro.
2. Ai frequentanti può essere chiesto solo un concorso nelle spese di gestione in misura eventualmente ridotta per i praticanti abilitati al patrocinio provvisorio e per gli avvocati iscritti alla Camera Penale di Trapani, nella misura deliberata dal Direttivo della locale Camera Penale su proposta del Consiglio di gestione della scuola.
3. Esclusivamente agli scopi indicati al secondo comma sono devolute eventuali contribuzioni da parte del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e di soggetti esterni. 4. L’insegnamento prestato da docenti, in preferenza iscritti alle Camere Penali, è gratuito. Ai medesimi possono essere rimborsate soltanto le spese eventualmente sostenute.

Art. 6 [Albo dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio ]
 1. Dell’elenco dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio fanno parte coloro che hanno frequentato il corso di cui al terzo comma dell’articolo 1 del presente regolamento ed abbiano altresì i requisiti previsti dal terzo e quarto comma dell’articolo 2 ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 bis dell’articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 
2. Il Consiglio Nazionale Forense cura l’aggiornamento dell’elenco di cui al primo comma, verificando la sussistenza dei requisiti ivi previsti.